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Spesa fuori comune sì, spesa fuori comune no.

La comunicazione del Prefetto di Torino ai Sindaci

La comunicazione del Prefetto di Torino ai Sindaci della Città Metropolitana, alle Forze dell’Ordine, all’UNCEM e all’ANCI, sulla controversa questione della “spesa fuori comune sì, spesa fuori comune no” merita un breve commento.

Il Prefetto parte da una doverosa premessa, per la verità evidente ai più: né il Prefetto stesso, né i Sindaci, né le Forze dell’Ordine ovvero le Associazioni tra Comuni, sono legittimati a concedere autorizzazioni in deroga al dettato normativo del D.P.C.M. del 3 novembre u.s., secondo il quale sono sempre vietati gli spostamenti intercomunali, a meno che non siano fondati su motivi di lavoro, studio, salute o altre necessità o nei casi consentiti dallo stesso D.P.C.M., previa esibizione dell’autodichiarazione.

Tra i casi che giustificano lo spostamento vi è l’acquisto di beni di prima necessità; secondo il parere espresso dal Prefetto, tale acquisto deve essere effettuato in via preferenziale nei comuni di residenza o di domicilio; tuttavia, qualora detti comuni siano sprovvisti di punti vendita, ovvero i punti vendita esistenti non siano sufficienti (per indisponibilità dei prodotti di prima necessità ricercati, per le dimensioni dei punti vendita o per la non economicità dei prodotti posti in vendita dagli esercizi presenti sul territorio comunale), il cittadino deve intendersi autorizzato a soddisfare le proprie esigenze di acquisto, che devono comunque sempre riguardare beni primari e la cui acquisizione è da ritenersi non rinviabile, spostandosi in altri comuni, “sempre nei limiti di vicinanza geografica tra comuni”.

A parere di chi scrive, diversi sono i punti interessati delle precisazioni fornite dal Prefetto.

In primo luogo, lo spostamento tra comuni può essere giustificato solo per l’approvvigionamento di beni di prima necessità, atti a soddisfare esigenze primarie, non rinviabili. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si pensi ai generi alimentari di base (pasta, olio, zucchero, farina, carne, frutta, verdura etc.) o al carburante (indispensabile a chi si deve spostare per lavoro o motivi di salute, soprattutto per coloro che risiedono in comuni, come il nostro, scarsamente serviti dal trasporto pubblico locale). In tal caso, la mancanza di tali generi nel comune di residenza o domicilio, ovvero la scarsità dell’offerta per le dimensioni dei punti vendita presenti o ancora, l’antieconomicità degli stessi, strettamente collegata all’esiguità dell’offerta, possono giustificare lo spostamento in un comune vicino per l’approvvigionamento.

Come definire la vicinanza resta un nodo irrisolto anche dal parere del Prefetto: poiché i chiarimenti interpretativi presenti sul sito WEB della Presidenza del Consiglio dei Ministri (cui il Prefetto stesso si richiama), parla di spostamenti verso “comune contiguo”, a rigore di interpretazione semantica (“contiguo” deriva dal latino “cum+tangere”=toccarsi insieme), il comune “contiguo” sarebbe quello confinante; ciò che parrebbe escludere l’autorizzazione, per i givolettesi, a raggiungere centri come Druento, Pianezza e Alpignano – purtroppo – non confinanti con il nostro. L’utilizzo da parte del Prefetto del termine “vicini”, sembrerebbe ipotizzare un’interpretazione più ampia del termine “contiguo”; ma, come i colleghi amministrativisti insegnano, qui entriamo nel campo della discrezionalità dell’azione amministrativa e, dunque, se veniamo sottoposti ad un controllo delle Forze dell’Ordine starà a loro dare contenuto “concreto” al termine “vicini” e, qualora, ci sanzionassero – perché non ci troviamo in un comune confinante con il nostro – all’Autorità Giudiziaria eventualmente investita dell’impugnazione del verbale, la valutazione sulla correttezza, in relazione al caso concreto, della sussistenza o meno del giustificato motivo di spostamento intercomunale.

Ciò che invece costituisce significativa novità del parere espresso dal Prefetto è il riferimento all’obbligo, in linea di principio, di effettuare gli acquisti dei beni di prima necessità nel “Comune di residenza o domicilio”.

Lo “sdoppiamento” del concetto di “Comuni… in cui si abita”, presente nelle FAQ della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in quello di “Comune di residenza o domicilio”, apre nuovi scenari, soprattutto con riferimento al concetto “giuridico” di domicilio.

Secondo la definizione che ne dà l’art. 46 del Codice Civile, il domicilio di una persona è il luogo in cui essa ha stabilito “la sede principale dei propri affari o interessi”, quindi, concretamente, non solo il luogo in cui abita, ma anche quello cui svolge la propria attività lavorativa.

La “novità” introdotta dal Prefetto, pertanto, sembrerebbe fugare gli ultimi dubbi sulla possibilità di effettuare l’approvvigionamento dei beni di prima necessità nel comune nel quale si esercita la propria attività lavorativa, benché non contiguo “al proprio”; approvvigionamento già consentito dalle linee-guida interpretative formatesi in vigenza dei D.P.C.M. della scorsa primavera, ma che sembrava non così chiaro dalle FAQ elaborate con riferimento al D.P.C.M. dello scorso 3 novembre.

In ogni caso vale per questo parere del Prefetto ciò che vale per tutti gli atti normativi o regolamentari: il buon senso o, come dicono gli addetti ai lavori, la ratio del provvedimento, cioè il motivo che ne ha determinato l’emanazione.

Qual è l’obiettivo del D.P.C.M., delle FAQ e del Parere del Prefetto? Quello che, in coscienza, dovrebbe appartenere a tutti i cittadini – che, per la verità, continuano a dimostrarsi, nella maggior parte dei casi, diligenti, rispettosi e disciplinati -: limitare il più possibile gli spostamenti, per limitare i contatti, per limitare la diffusione del virus.

Ogni volta, quindi, che decidiamo di spostarci in un altro comune, che sia contiguo o vicino non ha molta importanza, valutiamo attentamente che sia davvero necessario; se il problema è solo comprare il prodotto di alta gastronomia o la torta di pasticceria ad un prezzo più economico, ragioniamo se l’acquisto, in questo momento, è davvero necessario e non rinviabile; un sacrificio oggi, potrebbe valere – il condizionale è d’obbligo, perché il dibattito sul punto è lungo e complesso – meno malati domani.

Un pensiero riguardo “Spesa fuori comune sì, spesa fuori comune no.

  • 24 Aprile 2021 in 10:07
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    Molto interessante e informativo grazie

    Risposta

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